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Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.): una via innovativa per superare la crisi d'impresa![]() Giovedì 10/07/2025
a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l. Introdotto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) si profila come uno strumento flessibile e negoziale a disposizione degli imprenditori per affrontare e superare situazioni di crisi o insolvenza. Questa procedura, disciplinata dagli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater del D.Lgs. n. 14/2019, offre un'alternativa alle più rigide procedure concorsuali tradizionali, puntando alla continuità aziendale attraverso un accordo con i creditori omologato dal Tribunale. Il P.R.O. si inserisce nel solco della Direttiva europea "Insolvency" (UE 2019/1023), che promuove quadri di ristrutturazione preventiva per consentire alle imprese in difficoltà di risanarsi tempestivamente. La sua caratteristica fondamentale risiede nella possibilità per il debitore di negoziare con i propri creditori un piano che può derogare a principi cardine del diritto concorsuale, come la par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori) e l'ordine delle cause legittime di prelazione, come esplicitamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 1. I presupposti per l'accesso Per poter accedere al Piano di Ristrutturazione Omologato, l'impresa debitrice deve soddisfare determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, il P.R.O. è riservato agli imprenditori commerciali che non siano "sotto soglia" per la liquidazione giudiziale, ovvero che superino i parametri dimensionali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice C.I.I. 1. Dal punto di vista oggettivo, l'impresa deve trovarsi in uno stato di crisi (definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) come "l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi") o di insolvenza (definita dalla lettera b) dello stesso articolo come "l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"). L'articolo 64-bis è il pilastro normativo del P.R.O. e ne definisce presupposti, contenuto e procedura. Comma 1: «L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può proporre un piano di ristrutturazione, rivolto ai creditori, che prevede il soddisfacimento dei loro crediti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale e in deroga agli articoli 2740, 2741 e 2777 e seguenti del codice civile.» Questo comma stabilisce il principio cardine del P.R.O.: la flessibilità. L'imprenditore può offrire ai creditori un soddisfacimento "su misura", discostandosi da due regole fondamentali:
La struttura e il contenuto del piano Il cuore del P.R.O. è il piano di ristrutturazione stesso, che deve essere redatto con chiarezza e completezza. Il suo contenuto minimo, delineato nell'articolo 64-bis, comma 22, prevede:
La legge richiede la massima trasparenza. Il piano non è una semplice proposta di pagamento, ma un vero e proprio progetto industriale e finanziario. Deve contenere:
Un elemento qualificante e obbligatorio del P.R.O., stabilito dall'articolo 64-bis, comma 33, è la suddivisione dei creditori in classi omogenee, basata sulla loro posizione giuridica e sui loro interessi economici. Questa classificazione è funzionale alla fase di votazione del piano. Non si può presentare un'unica proposta a tutti. I creditori devono essere raggruppati in categorie omogenee. Ad esempio:
La classificazione è cruciale perché ogni classe voterà separatamente, permettendo di creare un consenso mirato. A garanzia della trasparenza e della fattibilità del progetto, il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (un esperto nominato dal debitore, ma che agisce in totale autonomia di giudizio). Tale relazione, come richiesto dall'articolo 64-bis, comma 4, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la concreta realizzabilità del piano di ristrutturazione. La procedura di omologazione Una volta predisposto, il piano viene presentato al Tribunale competente, che ne valuta la regolarità formale. La proposta viene quindi sottoposta al voto dei creditori, suddivisi nelle rispettive classi. La vera peculiarità del P.R.O. risiede nella regola dell'approvazione unanime di tutte le classi, sancita dall'articolo 64-bis, comma 6. Questo requisito, apparentemente molto stringente, è il contrappeso alla grande flessibilità concessa al debitore nella formulazione della proposta, che può prevedere, ad esempio, il soddisfacimento non integrale di alcuni creditori privilegiati. Fanno eccezione i crediti dei lavoratori dipendenti, i quali devono essere saldati per intero entro 30 giorni dall'omologazione, come tassativamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 8. Se tutte le classi approvano la proposta, il tribunale, verificata la regolarità della procedura, procede con il decreto di omologazione (articolo 64-bis, comma 7). Tale provvedimento rende il piano efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per coloro che non hanno partecipato alla votazione o che hanno espresso voto contrario, come specificato dal comma 9 dello stesso articolo. La fase delle trattative: misure protettive e gestione (Art. 64-ter c.c.i.i.) Mentre l'art. 64-bis definisce il "cosa" (il piano), l'articolo 64-ter disciplina il "come" si arriva alla sua approvazione, regolando la fase cruciale delle trattative con i creditori. L'articolo 64-ter è stato introdotto per dare al debitore il tempo e la tranquillità necessari per condurre negoziazioni complesse senza subire l'aggressione dei singoli creditori. I suoi punti chiave sono:
In sintesi, l'art. 64-ter crea un ambiente protetto e regolato dove le negoziazioni possono svolgersi in modo costruttivo, bilanciando l'esigenza del debitore di avere tempo e autonomia con la necessità di tutelare il ceto creditorio attraverso la vigilanza di un organo terzo. La Procedura di Omologazione Una volta conclusa la fase delle trattative e ottenuto il voto favorevole di tutte le classi, il percorso approda alla fase finale davanti al Tribunale che, in base al comma 8 dell’art. 64-bis c.c.i.i. “omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. “ A questo punto il piano diventa pienamente efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori. L'omologazione anche in mancanza di consenso L'articolo 64-quater introduce un meccanismo di eccezionale importanza, che interviene quando non si raggiunge la regola base dell'unanimità delle classi prevista dall'art. 64-bis. Questa norma consente al Tribunale di omologare ugualmente il piano anche con il dissenso di una o più classi, incluse quelle di creditori privilegiati. Questa disposizione, nota come cross-class cram-down (imposizione trasversale alle classi), rappresenta la rete di sicurezza del P.R.O. e ne aumenta drasticamente l'efficacia, impedendo che creditori "ostruzionistici" possano bloccare un piano di risanamento altrimenti valido e conveniente per la maggioranza. L'omologazione forzosa è possibile solo se ricorrono, congiuntamente, le seguenti, stringenti condizioni:
In sostanza, l'art. 64-quater permette di superare il veto di una minoranza di classi, a patto che il piano sia sostenuto da una solida maggioranza (inclusa una classe "pesante" di privilegiati) e rispetti le gerarchie fondamentali tra creditori, assicurando a tutti una convenienza rispetto al fallimento. Questo trasforma il P.R.O. da uno strumento basato sul consenso totale a uno strumento più realistico, dove un piano valido può essere imposto a beneficio della continuità aziendale e dell'interesse collettivo dei creditori. Un Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non può avere scopi di pura liquidazione, intesa come semplice vendita atomistica dei beni per soddisfare i creditori. La sua natura e la sua disciplina sono intrinsecamente e obbligatoriamente legate al principio della continuità aziendale. Il P.R.O., come si evince dal suo stesso nome ("piano di ristrutturazione") e dalla sua collocazione nel Codice della Crisi (art. 64-bis e segg.), è stato concepito dal legislatore come uno strumento finalizzato al risanamento e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. L'obiettivo primario è preservare il valore dell'azienda come complesso produttivo funzionante (going concern), salvaguardando, ove possibile, i posti di lavoro e il tessuto economico. Una procedura con finalità puramente liquidatoria, il cui unico scopo fosse vendere i singoli beni (immobili, macchinari, magazzino) per ripartire il ricavato, è incompatibile con la struttura del P.R.O. Per questo scopo, il Codice della Crisi prevede strumenti specifici come il Concordato Preventivo con finalità liquidatoria (art. 84 c.c.i.i.) o la Liquidazione Giudiziale. Il concetto di "continuità aziendale" può però essere inteso in due modi:
Un P.R.O. può assolutamente prevedere la cessione dell'intera azienda in esercizio a un terzo. In questo scenario, si verifica una "liquidazione" del patrimonio aziendale dalle mani del vecchio imprenditore, ma non una liquidazione dell'attività. Il P.R.O. e la transazione fiscale e previdenziale Ci chiediamo allora se nel P.R.O. si può prevedere la transazione fiscale o la transazione previdenziale. La risposta è positiva, ossia nel P.R.O. si può ottenere una ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali, ma lo si fa con un meccanismo diverso e, per certi versi, più diretto rispetto alla tradizionale "transazione fiscale" o previdenziale. Gli istituti della Transazione Fiscale e Previdenziale sono procedure specifiche, previste principalmente per il Concordato Preventivo (art. 88 c.c.i.i.) e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (art. 63 c.c.i.i.). In questi casi, l'imprenditore presenta una proposta formale di transazione all'Agenzia delle Entrate e agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL), chiedendo un pagamento parziale o dilazionato. L'ente ha poi un termine per esprimere la propria adesione. Se l'ente non aderisce, il Tribunale può comunque omologare l'accordo o il concordato (il cosiddetto cram down), ma seguendo regole specifiche dettate da quegli articoli. Il metodo del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non utilizza la procedura formale di transazione prevista dagli articoli 63 e 88. Segue invece una logica più lineare e potente, basata sui suoi principi cardine:
A questo punto, le strade sono due: Caso 1: voto favorevole della classe L'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS votano all'interno della loro classe. Se la classe esprime voto favorevole (con la maggioranza dei crediti), la proposta di ristrutturazione del debito fiscale è approvata. Se tutte le altre classi approvano, il piano viene omologato e il trattamento previsto diventa vincolante per l'ente. Caso 2: voto contrario e omologazione forzosa (Cross-Class Cram-Down) Questa è l'ipotesi più potente e innovativa. Se la classe che include i creditori fiscali/previdenziali vota contro, il piano non è automaticamente respinto. L'imprenditore può chiedere al Tribunale di omologare ugualmente il piano grazie al meccanismo del cross-class cram-down previsto dall'art. 64-quater. Il Tribunale potrà imporre il piano anche alla classe dissenziente dell'Erario se ricorrono le rigide condizioni previste dalla legge, tra cui:
I vantaggi del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato presenta diversi vantaggi sia per il debitore che per i creditori:
ll Piano di Ristrutturazione Omologato si configura come un moderno ed efficace strumento di risoluzione della crisi, capace di bilanciare gli interessi del debitore al risanamento con la tutela dei diritti dei creditori, in un'ottica di conservazione del tessuto produttivo. La sua applicazione richiede un'attenta pianificazione e la costruzione di un solido consenso, ma offre una concreta possibilità di superare le difficoltà e rilanciare l’impresa. Note: 1. «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000 2. «Il piano deve indicare le ragioni della crisi, le misure idonee a superarla e le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni.» 3. «I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.» |
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