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Fringe benefit uso promiscuo auto aziendali: chiarimenti su tassazione e periodo transitorio

Martedì 08/07/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


A seguito delle modifiche intervenute ad opera della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48) e del Decreto "Bollette" (art. 6, comma 2-bis, Dl n.19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 10/E del 3 luglio, illustra la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, fornendo chiarimenti in merito:
  • alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo dei veicoli aziendali;
  • alla disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel predetto regime.


Come noto dal 1° gennaio sono state introdotte nuove regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo.
In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Le percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a
batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.

La nuova disciplina fiscale, chiariscono le Entrate nella Circolare, non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. Nulla cambia, invece, per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti.
Nel documento anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarimenti, anche con esempi pratici, sui casi in cui possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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