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Autotrasportatori: definite le deduzioni forfetarie art. 66 c.5 del Tuir per il 2024![]() Lunedì 16/06/2025
a cura di Studio Valter Franco Con il comunicato stampa n. 63 del 13.06.2025 il MEF ha stabilito le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 66 c. 5 del Tuir per il 2024 La deduzione per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è pari a 48 Euro al giorno, mentre per i trasporti entro il Comune la detrazione è pari al 35%, cioè è di euro 16,80 al giorno. 1.) A CHI SPETTA alle imprese di autotrasporto conto terzi:
2.) QUANTO SPETTA la deduzione è giornaliera: qualora nello stesso giorno vengano effettuati più viaggi spetta comunque una sola volta.
3.) ADEMPIMENTI E’ necessario redigere un prospetto che deve contenere per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati:
Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le s.n.c. e le s.a.s.) e, in origine, doveva essere allegato alla dichiarazione dei redditi: dal 1998, con l’introduzione del modello PC di dichiarazione era stato soppresso l’obbligo di allegazione; il venir meno dell’obbligo di allegazione non fa venir meno l’obbligo di redigere il prospetto. Va infine tenuto presente che le bolle di accompagnamento (ora DDT) o le fatture o le lettere di vettura indicate nel prospetto debbono essere conservate per 6 anni rispetto all’anno di emissione (bolle del 2024 o fatture o lettere di vettura da conservare sino al 2030). 4) NON RILEVANZA AI FINI IRAP DELLA DEDUZIONE FORFETARIA La deduzione forfetaria in questione non è rilevante ai fini IRAP: in pratica, salvo altre poste non deducibilI ai fini IRAP, il reddito da assoggettare ad Irap è costituito dal reddito risultante dal quadro della dichiarazione + l’importo della deduzione forfetaria. Art. 66 comma 5 del Tuir 5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE di cui all’art. 66 - comma 5 - D.P.R. 917/86
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Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico |
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