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INAIL: nuovi tassi per rateazioni e sanzioni civili dal 16 settembre 2026

Lunedì 21/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Aggiornate le misure applicabili al pagamento dei premi assicurativi e accessori, in seguito alla variazione del tasso di interesse BCE.

Con la Circolare n. 42 dell’11 settembre 2026 l’INAIL comunica le nuove misure del tasso di interesse per la rateazione dei debiti relativi a premi assicurativi e accessori e delle sanzioni civili. Le variazioni decorrono dal 16 settembre 2026 e sono conseguenti alla decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea il 10 settembre, che ha fissato al 2,65% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Rateazioni: nuovo tasso al 4,65%



Per le richieste di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate a partire dal 16 settembre 2026, i relativi piani di ammortamento sono calcolati applicando un tasso di interesse del 4,65%, determinato sommando due punti percentuali al tasso BCE del 2,65%.

La modifica riguarda esclusivamente le nuove istanze: per le rateazioni già in corso restano infatti validi i piani di ammortamento precedentemente determinati, con il tasso vigente alla data di presentazione della richiesta.

Sanzioni civili: le nuove misure



La circolare aggiorna anche le sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile ordinaria passa all’8,15% annuo. È invece prevista una misura del 2,65% quando il pagamento avviene spontaneamente, in un’unica soluzione e senza contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 120 giorni.

Per le ipotesi di evasione contributiva con denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, la sanzione è pari all’8,15% se il versamento integrale viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia e al 10,15% se il pagamento avviene entro 90 giorni. In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, infine, la circolare conferma l’applicazione di sanzioni civili in misura ridotta, fissandole, dal 16 settembre 2026, al 2,65% per il mancato o ritardato pagamento e al 4,65% nei casi di evasione.

Fonte: https://www.inail.it
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