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Congedo di maternità, la tutela decorre dall’inizio del rapporto di lavoro

Lunedì 21/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Tutela della maternità, congedo obbligatorio e rapporto di lavoro: il Dipartimento della Funzione pubblica chiarisce come computare l’assenza per le dipendenti assunte dopo il parto.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito indicazioni sulla fruizione del congedo obbligatorio di maternità da parte delle dipendenti neoassunte che abbiano partorito prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il parere, prot. n. 12377 del 17 febbraio 2026 e pubblicato il 9 settembre 2026, prende in esame l’applicazione degli articoli 16 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) in una situazione nella quale la lavoratrice entra in servizio dopo la nascita del figlio.

La tutela decorre dall’inizio del rapporto di lavoro



Secondo il Dipartimento, non è possibile configurare una tutela della maternità riferita a un periodo precedente all’inizio del rapporto di lavoro. Gli istituti e i benefici previsti dalla normativa, infatti, presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso e la presenza delle condizioni e delle tempistiche previste dalla legge, legate, a seconda dei casi, alla gravidanza, al parto, all’età del minore o all’adozione e all’affidamento.
Il parere richiama in particolare l’articolo 16 del D.Lgs. n. 151/2001, che disciplina i periodi nei quali è vietato adibire al lavoro la lavoratrice in relazione alla gravidanza e al parto, compresi i periodi successivi alla nascita.

Di conseguenza, nel caso esaminato, l’assenza della dipendente per maternità deve essere riferita e computata a partire dalla data di assunzione presso l’amministrazione.

Il Dipartimento precisa inoltre che il Testo unico prevede una specifica tutela anche per le madri disoccupate, al ricorrere delle condizioni stabilite dall’articolo 24. Pertanto, prima dell’assunzione, la lavoratrice potrebbe avere già beneficiato delle relative prestazioni economiche riferite alla maternità obbligatoria.

Fonte: https://lavoropubblico.gov.it
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