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Donazione di quote societarie: il conferimento 'in holding' non fa decadere dall’esenzione

Giovedì 10/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Imposta sulle successioni e donazioni, trasferimento di quote societarie e passaggio generazionale: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per mantenere l’esenzione prevista dal TUSD.

Il caso esaminato



Con la Risposta ad interpello n. 152 del 31 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che, attraverso successive donazioni da parte dei genitori, era arrivato a detenere il 100% del capitale di una società, beneficiando dell’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD.

L’ultima donazione, effettuata nel 2025, aveva riguardato il 35% delle quote e aveva consentito al contribuente di integrare una posizione di controllo già esistente. Prima del termine del periodo quinquennale di monitoraggio, il contribuente intendeva conferire il 70% delle quote in una holding personale di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato, mantenendo inoltre la prospettiva di cedere a terzi una partecipazione di minoranza, non superiore al 30%.
La questione posta all’Agenzia riguardava, in particolare, il possibile effetto di tali operazioni sull’esenzione fruita in occasione dell’ultima donazione.

Conta il mantenimento del controllo



L’Agenzia ha ricordato che, per le donazioni di quote e azioni che consentono di acquisire o integrare il controllo di una società, l’esenzione è subordinata al mantenimento del controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. La disciplina non richiede, invece, che il beneficiario conservi la titolarità di tutte le partecipazioni ricevute.

Nel caso esaminato, pertanto, il conferimento del 70% delle quote nella holding personale non costituisce automaticamente causa di decadenza, a condizione che il contribuente continui a mantenere il controllo richiesto dalla legge, anche indirettamente, sia nella holding sia nella società partecipata fino a giugno 2030.

L’Agenzia precisa inoltre che, qualora entro il quinquennio il contribuente proceda alla cessione a terzi del 20% o del 30% delle quote, trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 383/2001, relativa alle cessioni entro cinque anni di valori mobiliari ricevuti per donazione.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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