Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Commercio e somministrazione - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Mercoledì 24/04/2019, a cura di TuttoCamere.it


Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 9686 del 15 gennaio 2019 reca chiarimenti in merito al possesso del requisito professionale per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in merito a quanto disposto dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Con riferimento al possesso del diploma di ragioneria, Il Ministero torna a precisare che, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, sono validi quei diplomi di Ragioniere e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia "Merceologia", anche per una sola annualità. In questo caso il possesso del diploma di ragioneria è requisito necessario e sufficiente ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del citato decreto legislativo n. 59/2010.

Con riferimento al riconoscimento della pratica professionale, il Ministero torna a sottolineare che la circostanza che il soggetto sia "dipendente qualificato" deve essere riconosciuta dal contratto collettivo di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al 4° livello di entrambi i citati contratti.

2) La risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019 reca chiarimenti riguardo l'attività di commercio elettronico con deposito con riferimento alla circostanza in cui la merce viene ritirata personalmente a cura del cliente finale presso il deposito del soggetto titolare.

La modalità di commercio on line è disciplinata dall'articolo 68, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'articolo 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativi al commercio al dettaglio. Tale normativa si limita semplicemente ad indicare il titolo legittimante da presentare ai fini dell'avvio dell'attività, senza nulla indicare in merito alle modalità di pagamento e di consegna del prodotto acquistato.

Stante la circostanza che è possibile pagare in contrassegno, nonché ritirare la merce anche presso un punto vendita dell'esercente, ne consegue che nei casi in cui il prodotto non sia consegnato, bensì ritirato direttamente dal consumatore finale, non cambia la disciplina applicabile.

Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
Le ultime news
Oggi
Sul stio internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il rapporto trimestrale sul contenzioso...
 
Oggi
L'errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell'avviso di accertamento non costituisce...
 
Oggi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 26 marzo 2024 ha approvato un decreto-legge che introduce...
 
Oggi
L'Inps ha reso note le retribuzioni convenzionali per il 2024, da prendere come riferimento per il calcolo...
 
Oggi
Il Fondo pensione dei dirigenti industriali (PREVINDAI) ha comunicato che la dichiarazione contributiva...
 
Ieri
QuickBilan 2024 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo...
 
Ieri
Nella Risposta n. 80 del 25 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento di...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra