La Corte d’Appello di Cagliari, Sentenza 20 Maggio 2025, n. 192/2025 ha chiarito che lo stato di insolvenza non può essere dedotto in modo automatico dal mero sbilancio tra le poste attive e passive del bilancio. Al contrario, la sussistenza della crisi deve essere verificata valutando la reale capacità dell’impresa di operare proficuamente sul mercato, rispondendo alle proprie obbligazioni mediante il ricorso a mezzi ordinari di pagamento.
L’esistenza di uno squilibrio patrimoniale non integra quindi di per sé la prova inequivocabile di una crisi irreversibile, qualora sia accertato il mantenimento di un indice di liquidità in equilibrio e idoneo a garantire il regolare svolgimento dell’attività.
In tema di risarcimento del danno, la pronuncia ha precisato che nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno effettivo, non si deve fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli solo quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione. Il criterio dei c.d. “netti patrimoniali” appare infatti appropriato ai casi in cui la condotta contestata all’amministratore è la causa dell’erosione del patrimonio sociale, ma non anche a quelli in cui l’amministratore avrebbe omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto ma non di averlo provocato.