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Visite guidate e aula immersiva: quando si applica l’esenzione IVAGiovedì 03/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il trattamento IVA dei servizi culturali e turistico-didattici cambia in base alla natura della prestazione e alle modalità di fruizione Con la Risposta n. 166 del 1° settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA di alcune attività organizzate da un consorzio forestale senza fini di lucro, tra cui visite guidate su percorsi naturalistici, attività di divulgazione e interpretazione ambientale, laboratori educativi e visite a un’aula immersiva inserita all’interno di un museo. Il Consorzio chiedeva, in particolare, se tali attività potessero essere ricondotte tra quelle di intrattenimento o spettacolo, con conseguente applicazione delle relative modalità di certificazione dei corrispettivi, e se fosse possibile applicare l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 633/1972, riferita alle prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, monumenti, parchi e strutture similari. La distinzione tra attività escursionistiche e visita musealeL’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto escluso che le attività considerate possano essere qualificate come intrattenimento o spettacolo. Le visite e i laboratori si svolgono infatti in aree liberamente accessibili, senza biglietti d’ingresso, varchi o dispositivi di controllo e senza esibizioni artistiche, performance dal vivo o altre caratteristiche tipiche degli spettacoli. Anche l’aula immersiva, pur utilizzando contenuti multimediali e interattivi, è inserita in un percorso museale e non presenta elementi riconducibili allo spettacolo o all’intrattenimento. Di conseguenza, per tutte le attività considerate non sussiste l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate SIAE. Diversa è invece la conclusione ai fini dell’esenzione IVA. L’articolo 10, n. 22), del D.P.R. 633/1972 esenta le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili. L’Agenzia ricorda che l’esenzione riguarda la visita e i servizi ad essa inerenti, ma richiede che vi sia una prestazione principale costituita dalla visita a un luogo di interesse culturale. Per le visite guidate, le attività di divulgazione naturalistica e i laboratori educativi svolti nei percorsi naturalistici, l’esenzione non è invece applicabile. Poiché le aree sono liberamente accessibili e non viene emesso un biglietto d’ingresso, il corrispettivo pagato dai partecipanti remunera un’autonoma prestazione di servizio, consistente nell’accompagnamento da parte delle guide abilitate e nelle attività ad esso collegate. Tali prestazioni devono quindi essere assoggettate a IVA secondo i criteri ordinari. Diversamente, per la visita all’aula immersiva, l’Agenzia riconosce la possibilità di applicare l’esenzione IVA. L’aula, infatti, si trova all’interno di un museo e l’attività consiste nella visita di un luogo che presenta caratteristiche similari a quelle delle strutture espressamente indicate dall’articolo 10, n. 22), in particolare i musei. La risposta evidenzia quindi come, ai fini IVA, non sia sufficiente la finalità culturale o didattica dell’attività: occorre verificare concretamente la natura della prestazione e il rapporto tra il corrispettivo pagato e l’eventuale accesso a un luogo qualificabile come istituto culturale ai sensi della norma. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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