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Vendite a distanza e-commerce: nuovi obblighi doganali per i PID dal 1° novembre

Martedì 03/11/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Beni importati fino a 150 euro, l’Agenzia delle Dogane chiarisce gli identificativi da indicare nelle dichiarazioni doganali e le modalità da seguire nella fase iniziale di applicazione delle nuove regole.

Dal 1° novembre 2026 sono entrati in vigore nuovi obblighi dichiarativi per le vendite a distanza di beni importati, con riferimento agli identificativi dei prodotti (Product Identifiers – PID).
A richiamare l’attenzione degli operatori economici è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’Avviso del 29 ottobre 2026, che illustra le informazioni da riportare nelle dichiarazioni doganali in applicazione del regolamento delegato (UE) 2026/1022, che ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446.
L’introduzione di questi identificativi si inserisce nell’ambito delle misure volte a rafforzare la tracciabilità dei prodotti e l’efficacia dei controlli sulle vendite e-commerce transfrontaliere.

Le nuove disposizioni riguardano le merci oggetto di vendite a distanza di beni importati, contenute in spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro e soggette al dazio forfettario di 3 euro. Gli obblighi si applicano indipendentemente dal tracciato utilizzato per la dichiarazione doganale.

Quali identificativi devono essere indicati



I PID sono codici identificativi che consentono di individuare i prodotti nelle dichiarazioni doganali. Comprendono identificativi attribuiti dal venditore online o dalla piattaforma e dal fabbricante, produttore o fornitore, oltre a un eventuale codice standardizzato del prodotto.

Per ciascun articolo della dichiarazione doganale è obbligatorio indicare entrambi i seguenti codici, con i relativi identificativi:
  • C127 – M-PID: l’identificativo attribuito dal venditore online, dal mercato virtuale o dalla piattaforma;
  • C128 – NS-PID: l’identificativo non standardizzato attribuito dal fabbricante, dal produttore o dal fornitore del prodotto.


A questi si aggiunge l’obbligo di indicare uno dei due codici alternativi: C129 – S-PID, corrispondente all’identificativo standardizzato del prodotto, se esistente, oppure Y081, da utilizzare quando tale identificativo standardizzato è assente.

L’Agenzia precisa anche dove riportare le informazioni nella dichiarazione: i codici C127, C128 e C129, con i rispettivi identificativi, devono essere inseriti nel campo DE 12 03 000 000, denominato "Documento giustificativo", mentre il codice Y081 va indicato nel campo DE 12 04, "Riferimento aggiuntivo". Per gli articoli che comprendono più prodotti occorre fare riferimento alle specifiche modalità descritte nella guida della Commissione europea.

Acquisizione dei dati e controlli nella fase iniziale



L’Agenzia invita gli operatori ad adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per acquisire tempestivamente gli identificativi dai soggetti coinvolti nella filiera, così da disporre delle informazioni richieste al momento della compilazione delle dichiarazioni doganali.

Se, nella fase immediatamente successiva all’avvio dei nuovi obblighi, non fosse possibile adempiere correttamente per indisponibilità degli identificativi, gli operatori dovranno comunque essere in grado di documentare, in sede di controllo, le specifiche criticità riscontrate e le iniziative intraprese per superarle.

L’avviso precisa infine che, nella fase di prima attuazione, sarà monitorato il corretto adempimento dei nuovi obblighi dichiarativi, anche per individuare eventuali difficoltà applicative.

Fonte: https://www.adm.gov.it
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