|
Ulteriore periodo di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategicaVenerdì 23/01/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Nella Circolare n. 1 del 15 gennaio l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla Legge di bilancio 2026 e in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Per ciò che riguarda, nello specifico, la Legge n. 199/2025, il comma 171 dell’articolo 1 prevede che per le imprese considerate di interesse strategico nazionale con almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, possa essere autorizzato in via eccezionale un ulteriore periodo di CIGS. La concessione di questo periodo aggiuntivo è subordinata alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro e richiede l’adozione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’autorizzazione avviene in deroga ai limiti ordinari previsti dagli articoli 4 e 22 del Dl n. 148/2015 e si colloca in continuità con gli strumenti di tutela già riconosciuti all’azienda. La misura è finalizzata a tutelare i livelli occupazionali e a preservare il patrimonio di competenze professionali delle imprese coinvolte nei processi di riorganizzazione. L’ulteriore periodo di CIGS potrà essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, finanziato attraverso il Fondo sociale per occupazione e formazione. All’Inps è affidato il compito di monitorare l’andamento della spesa: qualora emerga, anche in via previsionale, il raggiungimento del tetto massimo stanziato, l’Istituto non procederà all’esame di nuove domande. Quanto alla durata della misura, l’ulteriore periodo di CIGS può arrivare fino a 12 mesi nei casi di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà, mentre è previsto un limite massimo di 6 mesi qualora l’intervento sia legato a una situazione di crisi aziendale. Fonte: https://www.inps.it |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico |
||
Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098Email: info@studiobertola.itP.IVA: 03522130040 |
|
|
|
|
||