Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Tassa etica anche per contribuenti in regime forfetario: chiarimenti, modalità di calcolo e versamento

Lunedì 10/11/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Risposta n. 285 del 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti in regime forfetario che esercitano una delle attività indicate dall’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005, tra cui quelle di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, sono soggetti al versamento della Tassa etica.
Tale imposta si aggiunge a quella sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 64, della legge n. 190/2014.
Il fatto che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'imposta sostitutiva, non esclude che gli stessi siano soggetti anche alla Tassa etica, considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché delle addizionali regionali e comunali.

Modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta
I soggetti in Regime forfetario dovranno determinare la base imponibile per liquidare la Tassa etica secondo le stesse regole previste dal citato comma 64, applicando quindi, all'ammontare dei "ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza", il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata. 
L'importo così determinato dovrà essere indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RQ ­ Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII ­ Tassa etica, rigo RQ49) applicando su di esso l'aliquota prevista del 25%.

Per il versamento della Tassa etica si dovranno utilizzare le stesse modalità stabilite per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Risoluzione n. 107/E del
2009, avvalendosi dei seguenti codici tributo: ­
  • 4003 relativo all'"Addizionale all'IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Acconto prima rata"; ­
  • 4004 relativo all'"Addizionale all'IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione"; ­
  • 4005 relativo all'"Addizionale all'IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Saldo"

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Le ultime news
Oggi
lo scorso 31 ottobre 2025 è scaduto il termine per la presentazione del Modello Redditi 2025 e...
 
Oggi
Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicate le linee guida in materia...
 
Oggi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i corsi di lingua finanziati nell’ambito del programma...
 
Oggi
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de...
 
Oggi
Entro il prossimo 14 novembre, saranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD)...
 
Ieri
Con la Risposta n. 280/2025 del 3 novembre 2025 l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’agevolazione...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra