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Spettacolo dal vivo - Fissati modalità e criteri per l'erogazione dei contributi

Giovedì 02/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017 (Supplemento Ordinario n. 18), il Decreto 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".

Con tale decreto vengono dettati i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, concederà contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo.

Inoltre, l'Amministrazione concederà annualmente contributi per tournee all'estero, nonchè contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense.

Il decreto, in vigore il 17 ottobre 2017, "si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018" (art. 49, comma 1).
La domanda di ammissione al contributo dovrà essere presentata all'inizio del triennio di riferimento al competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo utilizzando unicamente i modelli che saranno predisposti e resi disponibili on-line dall0 stesso Ministero.

Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda dovrà essere presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda in via telematica attraverso il sistema on-line ne determina la inammissibilità (art. 3, comma 1).
La documentazione da allegare alla domanda viene elencata al comma 2 dell'articolo 3.

La domanda di progetto triennale dovrà essere presentata, in via telematica, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio (art. 3, comma 4).
Le domande potranno essere presentate per i seguenti sei ambiti: teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, progetti multidisciplinari, azioni trasversali (art. 3, comma 5).

Sono previsti contributi anche:

- per i teatri di tradizione (art. 18);
- per le istituzioni concertistico-orchestrali (art. 19);
- per gli organismi che organizzano manifestazioni liriche (art. 20);
- per i complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità (art. 21);
- per gli organismi senza scopo di lucro che, nella Regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente (art. 22);
- per la programmazione di attività concertistiche e corali e per gli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti (art. 23);
- per i festival di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale (art. 24);
- per gli organismi di produzione della danza (art. 25);
- per i centri di produzione della danza che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni (art. 26);
- per gli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o Indirettamente (art. 27);
- per organismi di programmazione gestori di almeno una sala con minimo duecento posti, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani (art. 28);
- per i soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale (art. 29);
- per le imprese di produzione di circo che operano sotto uno o più tendoni di cui hanno la disponibilità, alle condizioni fissate all'art. 31;
- per i festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo (art. 32).

Le condizioni per l'ammissibilità al contributo sono stabilite agli articoli dal 33 al 36 del decreto in commento.

Sono altresì previsti contributi:
- per i circuiti regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente (art. 38);
- per gli organismi di programmazione gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di duemila giornate lavorative e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37 del presente Capo, da parte di organismi professionali (art. 39);
- per i soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale (art. 40);
- per i soggetti pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità: a) al ricambio generazionale degli artisti; b) alla coesione e all'inclusione sociale; c) al perfezionamento professionale; d) alla formazione del pubblico (art. 41);
- ai soggetti che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, nonchè a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico (art. 42),


Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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