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Spese sanitarie rimborsate dagli enti bilaterali: nessun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Lunedì 05/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale ai propri iscritti e l’eventuale obbligo di trasmissione dei relativi dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Il quesito dell’ente bilaterale



Con la Risposta n. 178 del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un ente bilaterale che intende rimborsare ai propri iscritti alcune spese sanitarie, chiedendo se fosse tenuto a trasmettere all’Agenzia i dati relativi ai rimborsi, ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991.

L’ente ha precisato che i contributi versati dall’azienda, pari allo 0,13% dell’imponibile previdenziale, concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quelli versati dal lavoratore, pari allo 0,07%, non sono dedotti dall’imponibile fiscale. Ha inoltre specificato che non intende erogare ai lavoratori rimborsi di qualsiasi tipo per il tramite dei datori di lavoro.

L’ente riteneva di non rientrare tra i soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 25-bis, in quanto gli enti bilaterali svolgono una pluralità di funzioni e non hanno, secondo quanto rappresentato nell’istanza, esclusivamente finalità assistenziali.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate



L’Agenzia ricorda che l’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991 prevede la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate dai soggetti individuati dalla norma, ai fini della corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi e dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili.

Richiamando anche la Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, l'Agenzia precisa che le spese sanitarie rimborsate possono comunque essere considerate rimaste a carico del contribuente quando i contributi o premi versati per ottenere il rimborso non hanno determinato alcun beneficio fiscale, in termini di detrazione, deduzione o esclusione dal reddito. In tale situazione, non sussiste l’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie rimborsate.

Nel caso esaminato, l’Agenzia richiama inoltre la precedente prassi secondo cui i contributi versati dal datore di lavoro a un ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non rientrando nell’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Sulla base degli elementi forniti dall’ente, l’Agenzia rileva quindi che i contributi versati dal datore di lavoro concorrono al reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre la quota contributiva versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Ne consegue che non sussiste alcun beneficio fiscale per il lavoratore in relazione ai contributi versati.

Pertanto, le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale sono considerate “rimaste a carico” dei lavoratori e, conseguentemente, l’Agenzia conclude che non sussiste, in capo all’ente istante, l’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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