Con la
Risoluzione n. 67/E del 20 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una
ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell'edificio, l'amministratore di condominio può essere
esonerato dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.
Questo in quanto le suddette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa ) e, di conseguenza,
sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).