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Sovraindebitamento, il piccolo imprenditore può impugnare subito ruolo e cartelle di pagamento

Venerdì 16/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte costituzionale chiarisce le condizioni per contestare il ruolo e le cartelle di pagamento nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento alla fase stragiudiziale davanti all’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Con la Sentenza n. 160, depositata il 6 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di pace di Milano, sezione prima civile.

La pronuncia riguarda la possibilità, per il piccolo imprenditore in condizioni di sovraindebitamento, di impugnare immediatamente il ruolo e le cartelle di pagamento che ritiene non gli siano stati validamente notificati, senza dover attendere le successive fasi della procedura di gestione della crisi.

La Consulta ha chiarito che tale possibilità sussiste già dall’instaurazione della fase stragiudiziale davanti all’OCC, nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) in favore dell’imprenditore minore.

I requisiti per l’impugnazione immediata



Per dimostrare la propria legittimazione a impugnare, il contribuente deve rappresentare al giudice di avere avviato la fase stragiudiziale davanti all’OCC e fornire prova della propria condizione di sovraindebitamento. Deve inoltre dimostrare che il debito risultante dal ruolo e dalle cartelle di pagamento è suscettibile di incidere negativamente sulla regolare conclusione della procedura che intende attivare.

Secondo la Corte, questi elementi consentono di tutelare il contribuente senza costringerlo a presentare una domanda giudiziale «al buio», esponendosi ai rischi prospettati dal giudice rimettente, tra cui il diniego o la revoca dell’omologazione, il diniego o la perdita dell’esdebitazione e persino eventuali responsabilità penali.

La decisione si inserisce nel quadro delle altre ipotesi previste dall’articolo 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, nelle quali è ammessa l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento. La disposizione contempla situazioni diverse, utilizzando formule ampie riferite, tra l’altro, alla perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, alle operazioni di finanziamento e alla cessione d’azienda.

La Corte sottolinea che, nelle diverse fattispecie, assume rilievo la prova dell’effettivo pregiudizio subito dal contribuente. Spetta a quest’ultimo fornirla, mentre la valutazione è rimessa al giudice dell’impugnazione.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
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