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Sanzioni sul quadro RW: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Giovedì 27/04/2017

a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 c. 7 prevede che la sanzione unica determinata con il cumulo giuridico non può superare quella calcolata tramite il cumulo delle sanzioni riguardanti le singoli violazioni.

Per calcolare le sanzioni derivanti dalle violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale che costituiscono la procedura di collaborazione volontaria, l'art. 5-octies del D.L. 167/1990, aggiunto dall'art. 7 del D.L. 193/2016, richiama al comma 1, lett. e), la disciplina indicata nell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 c. 1 e 5, senza richiamare anche il comma 7 dello stesso articolo.

Anche se tale disposizione non viene espressamente richiamata dal predetto art. 5-octies c.1 lett. e) del D.L. 167/1990, l'Agenzia Entrate, con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, ha stabilito che il richiamo alla disciplina del cumulo giuridico operato da questo articolo (allo scopo di determinare la sanzione da versare per la collaborazione volontaria) determina necessariamente anche l'applicazione della regola generale indicata nell'art. 12 c. 7 del D.Lgs. 472/1997.

Esempio
  • Sanzioni sul quadro RW determinate con il cumulo materiale: 120
  • Sanzioni sul quadro RW determinate con il cumulo giuridico: 90


Oppure
  • Sanzioni sul quadro RW determinate con il cumulo materiale: 90
  • Sanzioni sul quadro RW determinate con il cumulo giuridico: 120


In entrambi i casi la riduzione ad un terzo, come previsto dall'art. 16 c.3 del D.Lgs. 472/1997, dovrà essere calcolata sull'importo di 90, poiché è il valore più basso risultante dal confronto tra cumulo giuridico e cumulo materiale.
Si precisa che per quanto riguarda il calcolo delle sanzioni dovute bisogna applicare anche il criterio aggiuntivo indicato dal comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 472/1997, richiamato all'interno dell'art. 5-octies c.1 lett e) del D.L. 167/1990, il quale stabilisce che la sanzioni non può comunque essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
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