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Rottamazione cartelle: nulla l’intimazione di pagamento senza motivazione sulla decadenzaGiovedì 23/04/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Sotto esame dei giudici tributari la validità di un’intimazione di pagamento emessa dopo la perdita dei benefici della definizione agevolata. Con la sentenza n. 56/2 del 12 febbraio 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como si è pronunciata sulla legittimità di un’intimazione di pagamento emessa a seguito della decadenza dalla definizione agevolata. Nel caso esaminato, l’atto, pur conforme al modello ministeriale vigente, non riportava alcuna indicazione circa l’intervenuta decadenza dal piano di rottamazione né le relative motivazioni. Il contribuente ha quindi impugnato l’intimazione eccependo il difetto di motivazione. I giudici hanno accolto il ricorso, affermando che l’intimazione di pagamento, quando consegue alla decadenza da un piano di rateazione o definizione agevolata, assume natura di atto a contenuto provvedimentale e deve essere adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, in quanto costituisce il primo momento in cui il contribuente viene formalmente informato della revoca del piano di rottamazione. In assenza di una chiara indicazione delle ragioni della decadenza, l’atto risulta illegittimo per violazione degli obblighi di trasparenza e motivazione. Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it |
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