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Rinuncia ad un credito del socio e alternatività IVA-registro

Lunedì 09/03/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Con l’ordinanza n. 4534 depositata il 28 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha affermato che la rinuncia ad un credito della società partecipante verso la società partecipata, enunciata nella delibera di aumento del capitale sociale di quest’ultima, sconta l’imposta di registro in misura fissa se dalle annotazioni contabili emerge chiaramente che il credito oggetto di rinuncia è originato da operazioni di vendita merci assoggettate ad IVA.

L’ordinanza ha precisato che “attenendo ad un credito IVA (per i corrispettivi delle vendite tra società partecipante e società partecipata), esso è sottratto, per il principio di alternatività ex art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, all’applicazione dell’art. 6 della tariffa – parte prima allegata al medesimo DPR 26 aprile 1986, n. 131 (che prevede l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, tra l’altro, per «compensazioni e remissioni di debiti»)“.
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Fotografia Gabriele Capra