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Rimborsi chilometrici ai professionisti: concorrono al reddito se non analiticamente documentatiMercoledì 29/10/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
I rimborsi chilometrici ai professionisti concorrono al reddito imponibile se non documentati analiticamente: non basta, infatti, il calcolo per chilometri percorsi. Il chiarimento è contenuto nella Risposta n. 270 del 23 ottobre dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a d esprimersi in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese chilometriche percepiti dai lavoratori autonomi e addebitati ai clienti. Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava un professionista che, nel 2025, aveva emesso una fattura con due voci distinte: il compenso per l’attività di consulenza e il rimborso spese chilometriche, calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa concordata. L’istante chiedeva se tale rimborso, pur privo di giustificativi di terzi (come scontrini o ricevute di carburante), potesse essere escluso dalla ritenuta d’acconto e dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR. L’Agenzia ha ricordato che, a partire dal periodo d’imposta 2025, il nuovo articolo 54 del TUIR (modificato dal D.Lgs. n. 192/2024) prevede l’irrilevanza ai fini reddituali dei rimborsi addebitati analiticamente al committente, ma solo se le spese sono effettivamente sostenute, separate in fattura e comprovate da idonea documentazione che ne dimostri l'esatta riferibilità all’incarico svolto. Nel caso concreto, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che il rimborso chilometrico, pur calcolato su base oggettiva, non soddisfi i requisiti di analiticità richiesti dalla norma, non essendo supportato da giustificativi puntuali. Pertanto, tali somme devono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo e sono soggette a ritenuta d'acconto prevista, per i redditi di lavoro autonomo, dall'articolo 25, comma 1, del DPR 600/1973. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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