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Richiedenti protezione internazionale - Il permesso di soggiorno non consente l'iscrizione anagrafica

Mercoledì 14/11/2018, a cura di TuttoCamere.it


Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non consente l'iscrizione anagrafica. A stabilirlo è il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15 del 18 ottobre 2018, con la quale ha fornito alcune indicazioni in merito al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. "Decreto Salvini") in vigore dal 5 ottobre 2018, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Il D.L. n. 113/2018, all'articolo 13, comma 1, apporta modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/VE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"), che incidono sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In particolare la lett. a) modifica l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 142/2015, prevedendo - nel comma 1 - che il permesso di soggiorno ivi disciplinato, conseguente alla richiesta di protezione internazionale, costituisce documento di riconoscimento e stabilendo - nel nuovo comma 1-bis - che lo stesso non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Pertanto, dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (5 ottobre 2018) il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs. n. 142/2015, non potrà consentire l'iscrizione anagrafica.

Per scaricare il testo della circolare n- 15/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo di una guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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