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Requisiti responsabile tecnico - Chiarimenti dal Comitato nazionale gestori ambientali sull'applicazione della Delibera n. 6/2017

Mercoledì 24/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


Con la Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato nazionale gestori ambientali fornisce chiarimenti su alcuni punti relativi alla Delibera n. 6/2017, che regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".

1. Le prime precisazioni riguardano l'articolo 1: il Responsabile tecnico che ricopre il ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) risulta idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe dì appartenenza della categoria 5.

2. Quanto all'affiancamento del Responsabile (previsto al comma 2, lett d), della Delibera 6/2017), il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva. Non è, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa.

In sede di prima applicazione, detta comunicazione va inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo.

Nella circolare si precisa, inoltre, che l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa, indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta. L'esperienza maturata nella categoria 5 è valdida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4.

In caso poi di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, la circolare ricorda che l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera n. 6/2017.

3. Ulteriori precisazioni riguardano le verifiche di idoneità del responsabile tecnico (art. 2, comma 3); la circolare chiarisce che il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova.

Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1 della delibera è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della Delibera n. 6/2017), (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

4. Sul fronte delle dispense dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico, la circolare puntualizza che il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica dei siti; bonifica dei beni contenenti amianto) e tale dispensa permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività o dell'incarico di responsabile tecnico.

Le interruzioni intermedie sono consentite per entrambi i ruoli (responsabile e legale rappresentante). La richiesta di dispensa va inviata alla Sezione regionale compilando il modello di domanda (allegato "A") e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche d'idoneità di cui all'allegato C.

Per scaricare il testo della Delibera n. 59/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo della Delibera n. 6/2017 clicca qui

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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