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Rendita catastale: conta la destinazione oggettiva, non l’uso concreto dell’immobileMartedì 14/04/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con l’Ordinanza n. 3606 del 17 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (Sez. V civile) ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di attribuzione della rendita catastale, ed ha chiarito che "il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria". Secondo i giudici, l’idoneità del bene a produrre reddito va valutata con riferimento alle sue potenzialità di utilizzo e non all’effettivo impiego che ne viene fatto, risultando quindi irrilevanti sia la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, sia le eventuali finalità sociali svolte, che non incidono sulla determinazione della rendita catastale. Sulla base di tale principio, la Corte ha confermato la correttezza della classificazione operata dall’Agenzia delle entrate, che ha attribuito all’immobile la categoria catastale A/10, escludendo la riconducibilità alla categoria B/5 prospettata dal contribuente. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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