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Registratori di cassa "telematici": il credito di imposta per i forfetariLunedì 03/06/2019
a cura di Studio Valter Franco
Nel complicare sempre più il sistema fiscale può capitare che chi complica non riesca a seguire ciò che ha complicato, oppure i miei limiti si sono ristretti.
Condivido pienamente quanto di seguito ha scritto la dott.ssa Valentina Serra che sta svolgendo il tirocinio presso il mio studio e che di seguito riporto. L'art. 2, comma 6-quinquies, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto la concessione di un credito d'imposta ai soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese relative all'acquisto o all'adattamento degli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo, sostenute negli anni 2019 e 2020. Secondo quanto indicato nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 del 28 febbraio 2019 il credito, riconosciuto nella misura pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro (50 euro in caso di adattamento), può essere "...utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo." Come noto, i contribuenti rientranti nel regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e non effettuano liquidazioni periodiche dell'IVA; le domande che sorgono spontanee con riferimento all'appartenenza a tale regime sono principalmente due:
Sembra un caso limite ma un nostro cliente forfetario, dovendo a forza sostituire il volgare "registratore di cassa" ha acquistato il "nuovo marchingegno" proprio il 20.03.2019. |
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Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico |
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