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Professioni sanitarie - pubblicata la legge che delega il Governo al riordino

Martedì 06/02/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

La legge, oltre recare la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, detta disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Per ora, vogliamo concentrare la nostra attenzione sull'articolo 4, che opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

Come prima innovazione rispetto alla normativa vigente istitutiva degli Ordini la legge prevede una nuova definizione degli Ordini che vengono definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale".

Viene così superata la tradizionale definizione di "enti ausiliari ed enti sussidiarti" dello Stato utilizzata finora. Essi sono ora:

- dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute;

- finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, viene istituita l'area delle professioni sociosanitarie che comprende i profili di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale (art. 5).

Con la sostituzione dell'art. 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, vengono dettati i principi per l'individuazione e la istituzione di nuove professioni sanitarie (art. 6).

Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico (art. 7).

L'articolo 8 detta indicazioni sull'ordinamento delle professioni di chimico e di fisico.

Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Nuove norme vengono introdotte dall'art. 9 in materia di ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo.

Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

La professione di psicologo viene ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Istituito, presso l'Ordine degli ingegneri, l'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, dovranno essere stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale (art. 10).

Inasprite le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione (art. 12). Con la modifica dell'art. 348 del Codice penale "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000".

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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