Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Privacy e videosorveglianza: la sentenza 3255/2021 della Cassazione

Mercoledì 03/03/2021

a cura di Studio Valter Franco


Sull'argomento è stato pubblicato sul sito di Ateneoweb un articolo il 15 maggio 2017 a firma Valter Franco e non è che, da allora, le modalità per l'installazione di un impianto di videosorveglianza siano cambiate.

Secondo quanto già pubblicato l'impianto di videosorveglianza si pone in contrasto con le previsioni dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) in quanto può (si sottolinea può) consentire il controllo a distanza dei lavoratori; occorre quindi, prima dell'installazione dell'impianto, l'assenso delle rappresentanze sindacali e, in assenza di queste, il benestare dell'Ispettorato del Lavoro.

Nel citato articolo veniva indicata la sentenza della Cassazione Penale sezione terza del 7 aprile 2016 n. 45198 con la quale erano stati condannati due gestori di un night club per aver installato un sistema di videosorveglianza del quale, peraltro, non era stata accertata la funzionalità (ma il reato è di pericolo - si veda il paragrafo 4.2 della sentenza 32551) e con funzione difensiva, prossima alla cassa e finalizzata a prevenire comportamenti illeciti dei dipendenti.

Di recente la stessa sezione terza della Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 3255 anno 2021 (data udienza 14.12.2020) nella quale ha esaminato il caso di un esercizio commerciale che ha installato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere (una puntata sulla cassa ed una puntata sugli scaffali), senza aver richiesto l'accordo con le rappresentanze sindacali o il benestare dell'Ispettorato del Lavoro, sostenendo l'esercente che tale impianto è stato installato in funzione di tutelare il patrimonio aziendale.

Il Collegio esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori quando l'impianto di videosorveglianza, seppure installato nei luoghi di lavoro e senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o il benestare dell'Ispettorato del Lavoro, sia funzionale alla tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei dipendenti, le norme dello Statuto dei Lavoratori non proibiscono i c.d. "controlli difensivi" del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa.

L'l'utilizzo dell'impianto non deve comportare un significativo controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa del personale, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite; la previsione normativa non sembra riferibile ad impianti che possano controllare in via del tutto occasionale l'attività del singolo dipendente, come potrebbe verificarsi nel caso di telecamere puntate sulla cassaforte o sugli scaffali.

Il Tribunale aveva invece affermato la responsabilità penale dell'esercente, senza tener conto né valutare le dichiarazioni della moglie di quest'ultimo2, senza quindi considerare se l'impianto fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale né se l'utilizzo dello stesso potesse comportare un controllo non occasionale sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti e ancora se dovesse restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illeciti di questi ultimi.

Il Collegio annulla la sentenza del Tribunale, al quale rinvia chiedendo venga accertato se l'installazione del sistema di videosorveglianza sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale ed in caso affermativo di accertare se l'utilizzo dell'impianto abbia comportato un controllo non occasionale sull'ordinario svolgimento dell'attività dei dipendenti ed ancora se debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite da parte degli stessi dipendenti.
 

Note:
1. sezione III Corte di Cassazione sentenza n. 433 del 13 novembre 2013
2. l'installazione dell'impianto sarebbe avvenuta in seguito a rilievi di mancanze di merci, l'impianto era rivolto solo verso la cassa e le scaffalature


 
Le ultime news
Oggi
Il DLgs. in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA, approvato in via definitiva...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dedicata alla visura catastale, aggiornata a novembre...
 
Oggi
E' stato aggiornato il codice Iban per la restituzione degli importi indebitamente percepiti relativi...
 
Oggi
Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo "Codice degli incentivi", in attuazione dell’articolo...
 
Oggi
E' approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 271 del 21 novembre 2025) il decreto legge n. 175/2025, che contiene...
 
Ieri
Anche se qualificabili come proventi straordinari, esse rientrano nell’ambito della normale operatività...
 
Ieri
Si è aperta lo scorso 20 novembre la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni integrative...
 
Ieri
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 149 del 20 novembre, ha approvato in esame definitivo un decreto...
 
Ieri
Con Circolare n. 144 del 19 novembre l'Inps fornisce istruzioni operative per l'accesso all'assegno straordinario...
 
Ieri
I dati arrivano dall'ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno...
 
Lunedì 24/11
Con Provvedimento del 19 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate dispone le modifiche al Provvedimento...
 
Lunedì 24/11
La normativa che disciplina il Credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra