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Previdenza complementare: dal 1° luglio più flessibilità su TFR, fiscalità agevolata e adesione automatica

Martedì 30/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove misure sulla previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che intervengono in modo strutturale su modalità di erogazione delle prestazioni, regime fiscale e meccanismi di adesione ai fondi pensione.

Più flessibilità nella fase di erogazione



La riforma amplia la possibilità di liquidazione del montante accumulato, innalzando dal 50% al 60% la quota erogabile in capitale.
Restano ferme le tutele già previste: in presenza di determinate condizioni reddituali della rendita (se il 70% del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale Inps), è consentita anche la liquidazione integrale.
Accanto alle forme tradizionali, vengono introdotte nuove opzioni per il pensionamento, tra cui rendite a durata definita, prelievi programmati e soluzioni di erogazione frazionata del montante per almeno cinque anni.

Sul fronte fiscale, le prestazioni in forma frazionata vengono tassate con un’aliquota base del 20%, ridotta progressivamente in funzione della permanenza nel sistema: lo sconto è pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a un massimo del 15% dopo 35 anni di iscrizione.

Adesione automatica e gestione del TFR



Dal 1° luglio 2026 si rafforza il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. In assenza di scelta esplicita del lavoratore, il TFR confluisce nel fondo previsto dalla contrattazione collettiva applicata in azienda o, in mancanza, nella forma residuale individuata dalla normativa.
Se sono presenti più fondi contrattuali, prevale quello con il maggior numero di iscritti. Prevista inoltre una finestra di 60 giorni per rinunciare all’adesione automatica o revocarla successivamente.

Informazione ai lavoratori e nuovi comparti di investimento



La riforma rafforza anche gli obblighi informativi a carico dei datori di lavoro, che dovranno fornire ai neoassunti indicazioni complete su fondi, meccanismi di adesione e opzioni disponibili.

I fondi pensione dovranno inoltre prevedere comparti di investimento di tipo "Life-Cycle", calibrati sull’età e sull’orizzonte temporale dell’iscritto, superando l’impostazione esclusivamente garantita per i versamenti automatici.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it
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