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Pensioni estere, regime fiscale al 7%: chiarimenti sull’IRA statunitense ereditato

Venerdì 23/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Il regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR consente, in presenza di specifici requisiti, di applicare un’imposta sostitutiva ai redditi di fonte estera alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in determinati comuni italiani.

Con la Risposta n. 184 del 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una contribuente che percepisce distribuzioni periodiche da un piano pensionistico individuale statunitense ricevuto in eredità dal padre e intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Il caso del piano pensionistico statunitense ereditato



L’istanza riguarda una cittadina italiana residente all’estero, il cui padre era titolare di un Individual Retirement Account (IRA), un piano pensionistico individuale di diritto statunitense alimentato mediante versamenti volontari effettuati durante la sua vita lavorativa negli Stati Uniti.

Dopo il decesso del padre, la contribuente è subentrata nella titolarità del piano e ha iniziato a percepire somme periodiche sotto forma di rendita o distribuzione annuale. In vista del trasferimento della residenza fiscale in Italia, previsto per il 2027, ha chiesto all’Agenzia se tali somme possano essere qualificate come redditi da pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, di conseguenza, consentire l’accesso al regime agevolato disciplinato dall’articolo 24-ter.

La disposizione prevede, per le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza in determinati comuni italiani, la possibilità di assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva del 7%. Tra le condizioni previste figurano la mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e il trasferimento da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate



L’Agenzia richiama la propria prassi in materia di pensioni estere e, in particolare, la Risposta n. 290 del 12 novembre 2025, relativa alla liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari del defunto e percepito da un erede.

In quell’occasione era stato chiarito che le somme ricevute dagli eredi devono essere assoggettate a tassazione secondo le modalità che sarebbero state applicate se fossero state corrisposte al titolare originario. Era stata inoltre riconosciuta la natura di redditi da pensione alle somme derivanti dal fondo statunitense, nonostante questo fosse stato alimentato con versamenti volontari.

Sulla base di tali precedenti, l’Agenzia giunge ad analoghe conclusioni per il piano IRA oggetto dell’interpello. Le prestazioni periodiche derivanti dal piano pensionistico statunitense rientrano nella nozione di "pensioni di ogni genere" prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, anche se il piano è stato finanziato con contributi volontari dal padre della beneficiaria e successivamente trasferito a quest’ultima per successione.

Di conseguenza, la contribuente potrà beneficiare del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR a partire dal periodo d’imposta in cui trasferirà la propria residenza fiscale in Italia, ossia, nel caso esaminato, dal 2027, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, sulle quali l’Agenzia precisa di non essersi pronunciata.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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