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Pagamenti elettronici - L'Antitrust vieta l'applicazione di ogni supplemento di prezzo

Mercoledì 12/12/2018, a cura di TuttoCamere.it


L'applicazione di supplementi di prezzo per l'uso di uno specifico strumento di pagamento (carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento) costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti".

Lo ha ribadito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, ha diramato un comunicato stampa del 26 novembre 2018 contenente un avviso rivolto alle imprese sul divieto di applicazione di un supplemento di prezzo per l'acquisto di vari beni e servizi mediante carta di credito/debito o altri strumenti di pagamento.

Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento - ricorda l'Autorità - è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. "PSD2"), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

In applicazione di tali norme, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l'emittente della carta.

L'Autorità ricorda di essere già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l'applicazione di supplementi per l'uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei diritti dei consumatori di cui al citato art. 62 del Codice del consumo: nel trasporto aereo (sono state sanzionate compagnie aeree che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti); nella vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale (sono stati sanzionati operatori per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall'addebito ricorrente su carta di credito o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet); nella vendita online di servizi di viaggio (sono state sanzionate alcune agenzie di viaggio online sono per aver richiesto il pagamento di supplementi per l'acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito); nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.

Tale divieto - ribadisce l'Autorità - si applica a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc.).

Qualora l'Autorità riscontrasse violazioni a tale divieto, si riserva di attivare i propri poteri sanzionatori di cui all'art. 27 del Codice del consumo.

Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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