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Obblighi di pubblicità e di trasparenza per associazioni e imprese - Soggetti coinvolti e obblighi pubblicitari

Mercoledì 13/02/2019, a cura di TuttoCamere.it


L'articolo 1, commi 125 - 129 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013, con società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, con società a partecipazione pubblica e che da questi enti ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere.

Ma vediamo in dettaglio quali sono i destinatari e a quali obblighi pubblicitari sono soggetti.

1) I destinatari degli obblighi in questione - secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 125, della legge n.

124/2017 . possono essere raggruppati in due categorie.

Alla prima categoria appartengono:
  1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  2. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  3. le associazioni e le fondazioni , nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS . Nella seconda categoria rientrano le imprese.


2) Per le due categorie di operatori, il comma 125 prevede un diverso tipo di pubblicità:
  1. per i soggetti rientranti nella prima categoria, l'articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente; tale pubblicazione deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno;
  2. per le imprese, invece, l'adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente; da effettuarsi, naturalmente, nei termini previsti per la redazione dei bilanci.


L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle imprese, comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bilancio.

Non sembra prevista alcuna sanzione per l'inosservanza di tale obbligo da parte degli altri soggetti.

3) Il comma 127 specifica che, per evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, vi è una soglia minima di 10.000,00 euro: la pubblicazione non è dovuta se l'importo ricevuto dal beneficiario nell'anno precedente è inferiore a questa soglia.

Non è chiaro se tale somma vada calcolata con riferimento all'erogazione effettuata dal singolo ente o dall'insieme dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 2/2019, detto limite deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

4) Ai soggetti indicati sopra alla prima categoria, con l'articolo 12-ter della L. n. 132/2018, di conversione del D.L. n. 113/2018, sono state aggiunte le cooperative sociali che svolgono svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Queste cooperative sociale sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

5) Ci rimane una questione da risolvere che riguarda la delimitazione del novero dei beneficiari delle erogazioni soggette alla disciplina del comma 125.: i beneficiari delle erogazioni soggetti ad obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 125 sono soltanto i soggetti residenti in Italia o anche quelli residenti all'estero?

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 124/2017 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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