L'Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, ha chiarito che il contribuente che pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89 Lege 23 dicembre 2014, n. 190) abbia optato per il regime semplificato (art. 18, D.P.R. n. 600/1973), non è vincolato alla permanenza triennale nel regime scelto.
Le Entrate hanno infatti precisato che il contribuente in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento
"ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza".