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Monete metalliche da 1 e 2 centesimi - Con la L. n. 96/2017 stabilita la sospensione del conio ma non della circolazione

Lunedì 24/07/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, la Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Il provvedimento, tra le tante novità, all'art. 13-quater, aggiunto in sede di conversione in legge del D.L. n. 50/2017, ha stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - la sospensione del conio, da parte dell'Italia, di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Attenzione: l'Italia smetterà semplicemente di coniare le monete da 1 e 2 centesimi, senza proibirne la circolazione.

Costi e vantaggi. Nella relazione che ha accompagnato l'emendamento si rileva che i costi di fabbricazione di ciascuna moneta da 1 centesimo ammontano a circa 4,5 centesimi di euro; quelli di ciascuna moneta da 2 centesimi a 5,2 centesimi di euro.

Dall'introduzione dell'euro al 2013, si sottolinea che "la Zecca ha fuso oltre 2,8 miliardi di monete da un centesimo e 2,3 miliardi di monete da 2 cent per un costo complessivo di 245,6 milioni di euro. Gli effetti di risparmio sono quindi quantificabili in Italia in almeno 20 milioni di euro ogni anno".
Il risparmio derivante da tale operazione sarà destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Le disposizioni del presente articolo saranno comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Regole e sorveglianza. Il citato articolo 13-quater ha anche fissato alcune regole per l'arrotondamento e stabilito un'apposita verifica sull'impatto delle nuove disposizioni sulle dinamiche dei prezzi.
  1. Durante il periodo di sospensione , quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento dovrà essere effettuato integralmente in contanti, tale importo dovrà essere arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
    Quindi 0,1 e 0,2 centesimi verranno arrotondati a zero (per difetto), mentre 0,3 e 0,4 a 5 centesimi (per eccesso), come 0,6 e 0,7 centesimi (per difetto).
    Invece 0,8 e 0,9 verranno arrotondati a 10 centesimi (per eccesso).
    I prezzi, dunque, cambieranno, ma solo per i pagamenti in contanti. Per ciò che concerne il pagamento con carta di credito, prepagata o bancomat il costo rimane invariato. Inoltre l'arrotondamento riguarderà il prezzo complessivo e non il singolo prezzo.
  2. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui sopra in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.
  3. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.
    In sostanza le monete già in corso non si restituiscono né perdono valore. Quindi nessuna corsa a disfarsene. Anche perché, tanto per fare un esempio, potrebbero essere "portate" in Italia da altri Paesi dell'area euro. Infatti, con l'interruzione del conio da parte dell'Italia non viene meno il corso legale delle due monetine, che continueranno a essere coniate da altri Paesi dell'Unione e quindi continueranno a circolare anche in Italia. Ma allora a cosa serve l'arrotondamento dei prezzi?
  4. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi dovrà svolgere un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferire, su base semestrale, le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello Sviluppo Economico che provvederà, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.


Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2017 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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