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Ministero del Lavoro: sanzioni e interessi contano nel DURCVenerdì 24/10/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito formulato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) in merito all’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, relativo alla nozione di “scostamento non grave” ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). L’Associazione chiedeva se, nel caso in cui la situazione debitoria verso gli enti previdenziali fosse costituita esclusivamente da accessori di legge (sanzioni e interessi) e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata), fosse comunque possibile ottenere un DURC regolare. Il Ministero ha escluso tale possibilità, precisando che le sanzioni civili costituiscono un accessorio dell’omissione contributiva e sono pertanto funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi. Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia individuata dal D.M. 30 gennaio 2015 per qualificare lo “scostamento non grave”. Fonte: https://www.lavoro.gov.it |
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