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Investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per comunicare le spese sostenute nel triennio 2026-2028

Mercoledì 04/02/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Legge di bilancio 2026 ha rafforzato il sistema degli incentivi fiscali destinati alle aree svantaggiate del Paese, ampliando i crediti d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls) ed estendendo le agevolazioni agli anni 2026, 2027 e 2028

Con due distinti provvedimenti datati 30 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione e comunicazione integrativa per fruire dei suddetti benefici fiscali, approvando anche le relative istruzioni e modalità di trasmissione telematica.

Si tratta, in particolare:
  • dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (“ZES unica”), che le imprese devono utilizzare per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028 relativi al credito d’imposta ZES unica;
  • dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, “ZLS”), che le imprese devono utilizzare per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028 relativi al credito d’imposta ZLS.


I modelli di "Comunicazione" e "comunicazione integrativa"
Con la "comunicazione" (art. 1, comma 439 L. n. 199/2025 primo periodo) gli operatori economici devvono indicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.
Con la "Comunicazione integrativa" (art. 1, comma 439 L. n. 199/2025, secondo periodo) gli stessi operatori economici, a pena di decadenza dall'agevolazione, devono attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente inviata. Tale ultima Comunicazione non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella precedente. 
Per la Zls, devono essere indicati anche gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (o dalla data del Dpcm istitutivo o modificativo della Zls) e le spese relative a investimenti pluriennali avviati dal 2024.

Tutti i dettagli su tempistiche e modalità per l'invio delle comunicazioni nei provvedimenti.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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