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Inps, controlli sugli esoneri contributivi in agricoltura: avvisi di annullamento e istruzioni per il riesame

Martedì 19/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Inps avvia la notifica degli annullamenti degli esoneri contributivi in agricoltura e indica modalità di consultazione, regolarizzazione dei debiti e istanza di riesame.

Con il Messaggio n. 1618 del 15 maggio l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito agli esiti dei controlli sugli esoneri contributivi in agricoltura previsti dal decreto-legge n. 137/2020 e dal decreto-legge n. 73/2021.
L’Istituto ha inoltre comunicato che, a seguito della conclusione delle verifiche successive sulla sussistenza dei requisiti, sono in fase di notifica i provvedimenti di annullamento degli esoneri nei confronti dei contribuenti per i quali i controlli hanno avuto esito negativo.

Consultazione degli esiti e importi da versare
Per la consultazione delle risultanze, i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, all’interno della sezione dedicata alla domanda presentata, dove sono indicati anche gli importi da versare e le relative codeline.
I lavoratori autonomi agricoli, invece, possono verificare l’esito attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, seguendo il percorso relativo alle richieste di esonero e consultando la sezione “Note di comunicazione”, nella quale sono riportate le istruzioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi dovuti.

Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni
L’Inps chiarisce che l'eventuale debito contributivo risultante dall’annullamento dell’agevolazione deve essere regolarizzato tramite richiesta di calcolo delle somme aggiuntive o mediante domanda di rateazione, secondo le procedure disponibili nel cassetto previdenziale.
L’Istituto precisa inoltre che il pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, oppure la presentazione dell’istanza di rateazione entro lo stesso termine, consente di beneficiare della riduzione del 50% delle sanzioni civili, limitatamente al debito contributivo derivante dall’annullamento dell’esonero. In caso di pagamento rateale, la riduzione è subordinata al versamento della prima rata.

Contro i provvedimenti di annullamento, viene infine chiarito nel Messaggio, è possibile presentare istanza di riesame tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, secondo le modalità indicate dall’Istituto.

Fonte: https://www.inps.it
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