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I nuovi chiarimenti dell'Agenzia Entrate in tema di fattura elettronica

Martedì 03/07/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, in risposta ai quesiti posti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti in tema di fatturazione elettronica, ha fornito chiarimenti in merito all’invio della fattura in ritardo, allo scarto del file telematico e alla conservazione del documento.
Il documento di prassi segue l’emanazione del D.L. 79 del 28 giugno 2018 che ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In merito ai termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, l’Agenzia ha in primo luogo chiarito che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato i termini per l’emissione dei documenti, che rimangono quindi disciplinati dall’art. 21, comma 4, DPR 633/1972 e legati al momento di effettuazione dell’operazione.
Ne deriva che l’emissione di una fattura dovrebbe avvenire contestualmente all’effettuazione dell’operazione.

Tuttavia, chiarisce l’Agenzia Entrate, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile.

In caso di mancato superamento dei controlli da parte dell’Agenzia, entro 5 giorni, viene inviata una ricevuta di scarto al soggetto trasmettente; la fattura elettronica si considera quindi non emessa.

È possibile procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente anche tramite l’utilizzo di un sezionale apposito.
Deve essere in ogni caso garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

I soggetti identificati, ma non stabiliti, in Italia  non avranno facoltà di emettere fatture in formato elettronico in quanto l’Italia è stata autorizzata ad accettare fatture elettroniche solo da soggetti passivi “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato; i soggetti identificati avranno comunque la facoltà di ricevere le fatture informato elettronico.

In tema di appalti e di ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fattura elettronica, l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”. Alla luce di tale indicazione l’obbligo di amissione di fattura elettronica opera solo nei confronti di soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà quindi obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

Infine, in merito all’integrazione delle fatture ricevute in formato XML, l’Agenzia ha chiarito che, vista la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite SdI, l’integrazione potrà essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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