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Ex frontalieri, via libera al regime impatriati: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Giovedì 22/01/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuovi chiarimenti per lavoratori impatriati e frontalieri sull’accesso al regime agevolato dopo il rientro in Italia.

Con la Risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sull’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, Dlgs n. 209/2023), fornendo chiarimenti rilevanti in relazione alla posizione degli ex frontalieri.

Il caso esaminato riguarda un lavoratore dipendente di una società italiana che, dopo aver trasferito la residenza all’estero e iscriversi all’AIRE, ha continuato a svolgere l’attività lavorativa in Italia come frontaliere. Dopo un periodo di residenza fiscale all’estero pari a sette periodi d’imposta, l’istante intende rientrare in Italia e proseguire il rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, chiedendo se tale circostanza consenta l’accesso al regime agevolativo.

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 non pone condizioni in merito al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza all’estero precedente al rientro. Ai fini dell’agevolazione rileva, invece, il rispetto del requisito temporale minimo di permanenza all’estero che, nel caso di attività prestata in favore dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo), è fissato in sette periodi d’imposta.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ha concluso che l’ex frontaliere può accedere al regime impatriati e applicarlo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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