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Esperti della composizione negoziata: il CNDCEC chiarisce i requisiti per l’iscrizione all’Elenco

Mercoledì 15/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuovi chiarimenti del Consiglio Nazionale dei Commercialisti sui requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa. Il Pronto Ordini n. 52/2026 risponde a tre quesiti formulati dall’Ordine di Fermo.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 52 del 2 luglio 2026 ha fornito importanti precisazioni sui requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d'impresa, rispondendo ad alcuni quesiti sottoposti dall'Ordine dei Commercialisti di Fermo.
In particolare, il documento chiarisce come debbano essere valutate alcune esperienze professionali ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 13 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le risposte ai quesiti dell'Ordine di Fermo



Nel dettaglio, il CNDCEC precisa che:
  • l'incarico di commissario giudiziale nell'ambito di una domanda di concordato con riserva non è valido ai fini dell'iscrizione qualora alla domanda non sia seguita l'ammissione della proposta concordataria, confermando l'orientamento già espresso nel Pronto Ordini n. 166/2022;
  • l'esperienza di attestatore di un piano liquidatorio è invece valida, poiché l'attività di attestazione è comunque finalizzata alla ristrutturazione del debito e al superamento della crisi o dell'insolvenza, anche quando il piano preveda la liquidazione del patrimonio;
  • non è valido l'incarico di advisor qualora il cliente abbia rinunciato alla domanda di concordato prima della presentazione del piano e della proposta. Secondo il Consiglio Nazionale, infatti, l'incarico rileva solo se è concretamente finalizzato alla predisposizione e alla presentazione degli strumenti di regolazione della crisi e non quando si esaurisce senza un'effettiva attivazione della procedura.

Fonte: https://commercialisti.it
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