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Esecuzioni Immobiliari: urgono chiarimenti e prorogheMartedì 30/01/2018
a cura di Studio Custodi
I termini previsti per l'avvio del Portale delle Vendite Pubbliche non sono realistici.
Nel mese di gennaio 2018 due provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale hanno dato l'avvio a tre importanti novità nel settore delle esecuzioni immobiliari, che possono diventare rivoluzionarie:
Ma vediamo con maggiore dettaglio le novità che stanno entrando in vigore, partendo dalla più imminente. 1. dal 19 febbraio 2018 la pubblicità degli avvisi di vendita degli immobili dovrà obbligatoriamente essere fatta mediante pubblicazione sul "Portale delle vendite pubbliche" Il portale delle vendite pubbliche (indirizzo internet pvp.giustizia.it) è stato istituito dall'art.13, comma 1, lett.b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. In esso sono pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge. I dati contenuti nel portale sono caricati a cura dei creditori, dei delegati alle vendite, degli organi delle procedure concorsuali e degli altri soggetti a ciò abilitati. In ogni avviso è indicato il soggetto a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui contenuti pubblicati. L'Articolo 161 Quater delle disposizioni di attuazione del c.p.c. stabilisce le "Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche" e prevede: "La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. " Sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp è possibile scaricare i manuali che indicano come effettuare:
nonché le modalità per procedere al pagamento telematico. Per effettuare la pubblicità dell'avviso di vendita, il soggetto incaricato (delegato alla vendita o commissionario) deve accedere all'area riservata del Portale delle vendite pubbliche, identificarsi mediante autenticazione e quindi provvedere alla pubblicazione mediante inserimento dei dati della nuova procedura, dei singoli lotti in vendita (con descrizione, dati catastali, ...) e deve quindi allegare tutti i documenti rivelanti (ordinanza e avviso di vendita, perizia, foto, ...). La pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, pari attualmente ad €. 100,00 per ogni lotto in vendita e sarà pertanto obbligatorio allegare la ricevuta di pagamento. Esiste un diretto collegamento con altri due soggetti che possono essere indicati:
ed il manuale, nello STEP 5, spiega come fare a scegliere tali soggetti. E' importante sottolineare che l'errata o mancata indicazione dei dati richiesti dal sistema (ivi compreso l'inserimento degli allegati richiesti) comporta l'impossibilità di completare la pubblicazione. Ad esempio, se l'utente, nello step "Lotto" - dati vendita, ha selezionato Modalità vendita "SINCRONA TELEMATICA", "ASINCRONA TELEMATICA", oppure "SINCRONA MISTA", deve avere selezionato un Gestore Vendita nello step "Siti Pubblicità/Gestore vendita". Per tutte le aste per le quali non è già stata richiesta l'affissione e per tutte le aste che vengono rifissate sarà pertanto obbligatoria la pubblicità sul Portale del Ministero della Giustizia. Le conseguenze della omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche sono molto pesanti (4) e comportano naturalmente l'impossibilità di procedere alla vendita. Il difetto di attuazione della pubblicità, o un suo vizio, determina la nullità, (da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c.) dell'atto esecutivo, al quale la pubblicità si riferisce. La mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul P.V.P. è causa di estinzione del processo esecutivo. 2. dal 10 aprile 2018 sarà obbligatoria l'asta telematica. I professionisti delegati alla vendita dovranno dotarsi di uno strumento efficiente, predisposto da un soggetto privato (il sito che gestisce la vendita telematica) e tranne il caso di asta asincrona telematica, dovranno disporre di una adeguata connessione internet che permetta loro di svolgere le aste, secondo quanto stabilito dalla delega, sulla base di una delle tre diverse modalità alternative:
Le società di gestione delle vendite telematiche stanno approntando gli strumenti e offrono i propri servizi ai delegati, ponendo a loro carico i relativi oneri. Anche per gli utenti sono previste apposite modalità operative e il Ministero ha approntato uno specifico manuale, che permetta loro di partecipare all'asta. Allo stato attuale però, in considerazione delle ridotte conoscenze informatiche (e a volte anche linguistiche) dell'utenza vi è la netta sensazione che il passaggio ad una modalità differente rispetto a quella attuale, se non adeguatamente supportato dagli operatori, specialmente in queste prime fasi, può risultare un ostacolo alla vendita, portando di fatto ad una riduzione dei soggetti che partecipano. La modalità che pare pertanto più opportuna, specie nella fase di avvio (e sperimentazione) è la sincrona mista. 3. dal 10 aprile 2018 sarà obbligatoria la richiesta di visita degli immobili formulata esclusivamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. Gli utenti dovranno pertanto obbligatoriamente, tramite una connessione internet, accedere al Portale delle Vendite Pubbliche e chiedere al Custode, attraverso quell'unico strumento, di poter visionare l'immobile. Anche per la richiesta di visita il Ministero ha predisposto un apposito manuale, ma è naturale che, in questa prima fase, i Custodi dovranno fornire pazientemente ai richiedenti ogni necessaria assistenza. È obbligo del custode consentire l'esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta. IN CONCLUSIONE. In questi ultimi anni gli interventi del legislatore in tema di esecuzioni immobiliari sono stati parecchi e importanti ed il settore ha tratto molto beneficio da tali riforme. Attualmente, specialmente nei tribunali di maggiori dimensioni, per beni per i quali è possibile presentare offerte ad un prezzo inferiore a quello di mercato si è registrato un notevole interesse anche da parte dei privati cittadini e, come può agevolmente constatare chiunque (le aste sono pubbliche), spesso le aste sono molto frequentate e la gara che si sviluppa tra i concorrenti porta ad un aumento considerevole del prezzo di aggiudicazione, che si avvicina, se addirittura non supera, il prezzo del normale mercato. Queste ulteriori novità, che stanno entrando in vigore a brevissimo, sono molto importanti ed hanno un impatto notevole in un comparto molto delicato. Come operatori del settore possiamo affermare che gli attori non sono pronti e pertanto:
Il treno è in partenza, ma i vagoni rischiano di rimanere vuoti! Per scaricare il manuale per l'inserimento degli avvisi di vendita clicca qui Per scaricare le istruzioni per il pagamento dell'importo fisso clicca qui Per scaricare il manuale per la richiesta di visita clicca qui Per scaricare il manuale per l'offerta telematica clicca qui Note: Ti segnaliamo il nostro Software Gestionale Esecuzioni Immobiliari on-line, utile per la gestione organizzata ed automatizzata on line degli incarichi affidati dai Giudici delle Esecuzioni del Tribunale ai professionisti ausiliari della procedura. Il software è IN PROMOZIONE fino al 18 febbraio! Fonte: https://www.studiomeli.it |
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