Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Esecuzioni immobiliari: partecipazione ad asta senza incanto da parte di soggetto diverso dall'offerente

Giovedì 26/11/2020

a cura di Studio Custodi


Negli ultimi anni si è verificato un costante aumento di soggetti (persone fisiche o società) che considerano le aste immobiliari, derivanti da esecuzioni immobiliari o da procedure concorsuali, quale strumento interessante per l'acquisizione di un immobile.

La recente pericolosa pandemia da COVID-19 ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere il distanziamento sociale ed ha portato i Tribunali all'utilizzo sempre più frequente delle vendite telematiche.

Le modalità da seguire per l'organizzazione e la partecipazione alle vendite telematiche sono state stabilite dal decreto ministeriale 26/02/2015, n. 32 (1), che all'articolo 2 ha definito le seguenti modalità:
  • «vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti; 
  • «vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in cui i rilanci possono essere  formulati,  nella  medesima  unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice  o  al referente della procedura; 
  • «vendita asincrona»: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del  giudice o del referente della procedura.


Lo stesso DM 32/2015 regolamenta in modo dettagliato le procedure da seguire da parte di ogni soggetto che è coinvolto nella vendita telematica ed in particolare negli articoli dedicati alle vendite immobiliari, alla Sezione I fornisce le disposizioni generali che riguardano gli offerenti e le modalità di svolgimento della gara.

Stiamo verificando che non sempre gli interessati ad offrire hanno le competenze tecniche necessarie per la predisposizione della domanda, con i relativi allegati, per la sottoscrizione della stessa, per il deposito dell'offerta e l'eventuale partecipazione alla successiva gara con gli altri offerenti in quanto le procedure previste, come previste dagli articoli  12 e seguenti del citato decreto, sono complesse. 

Si tengano presenti, ad esempio, queste complicazioni:
  • la necessità che l'offerente sia identificato mediante sottoscrizione con firma digitale e l'offerta sia inviata via PEC (posta elettronica certificata) (2)
  • la necessità di effettuare il versamento della cauzione tramite bonifico e che siano indicati anche l) la data, l'orario e il numero di CRO del  bonifico  effettuato
  • la necessità di versare la marca da bollo elettronica di euro 16,00, da allegare alla domanda
     


Tutte queste complicazioni procedurali stanno scoraggiando qualche potenziale acquirente dal partecipare e hanno portato una parte di utenti a chiedere consulenza e assistenza a soggetti più preparati, più spesso si tratta di avvocati.
Sono sorti recentemente in misura sempre maggiore quesiti che riguardano la modalità con la quale si può esercitare il diritto a partecipare all'asta, nel caso in cui l'offerente non possa partecipare personalmente.

Il quesito principale è: "chi può sostituire l'offerente e formulare valide offerte per suo conto?"
Il quesito non è di poco conto e può portare contenzioso o essere causa di esclusione dalla gara.

La risposta viene dall'art. 571 del codice di procedura civile, in tema di vendita senza incanto, che dispone: 
"Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale  anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma."
e dal richiamato ultimo comma dell'art. 579 c.p.c., che prevede:
"I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare."


Dalla testuale lettura del combinato disposto degli articoli 571 e 579 ultimo comma, si evince pertanto che esistono tre possibilità per formulare l'offerta per l'acquisto dell'immobile pignorato:
  • Personalmente
  • A mezzo di procuratore legale
  • A mezzo di procuratore legale che partecipa per persone da nominare.
     


Da ciò consegue che il soggetto che non formula l'offerta personalmente, ha come unica possibilità quella di rivolgersi ad un procuratore legale.

E' utile evidenziare che l'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 in tema di "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense" ha disposto quanto segue: "
Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".

In giurisprudenza il tema è stato dibattuto e la Corte di Cassazione con la sentenza 12 aprile 1988 n. 2871, ha escluso che nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato.

Tale principio è stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 5 maggio 2016 n. 8951.

Note:
(1) denominato "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile"
(2) In base all'art. 5 del DM  32/2015 "La domanda è sottoscritta con firma digitale. E' trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata." In caso di domanda sottoscritta con firma digitale l'offerta può essere inviata con una qualsiasi PEC, anche non intestata all'offerente.
Le ultime news
Oggi
Al via il nuovo regime annuale della comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria, che riguarda...
 
Oggi
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) segnala il verificarsi di recenti tentativi di truffa...
 
Oggi
Con la Risposta n. 20 del 27 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni di...
 
Oggi
L'Inps ha pubblicato sul proprio portale un breve vademecum dedicato al Bonus mamme, l’integrazione...
 
Oggi
Nella Circolare n. 1 del 15 gennaio l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia...
 
Ieri
I contributi di assistenza sanitaria versati in conformità a disposizioni del CCNL dal datore...
 
Ieri
Scade domani, 29 gennaio, il termine ultimo per regolarizzare la presentazione del modello Redditi 2025,...
 
Ieri
Con l’ordinanza n. 235, pubblicata il 5 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione V civile,...
 
Ieri
La legge di bilancio 2026, modificando il Testo Unico su maternità e paternità (Dl n. 151/2001),...
 
Ieri
Con l’addendum all’accordo siglato nel 2023 tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni...
 
Martedì 27/01
E’ operativo dal 22 gennaio 2026 il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione...
 
Martedì 27/01
Con l’Ordinanza n. 31530 del 3 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sez. V Civile) ha affermato...
 
Martedì 27/01
Confermata anche per quest'anno la misura volta a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti del...
 
Martedì 27/01
Il Ministero dell'Interno ha comunicato le date dei Click Day effettivi (invio domande) per le quote...
 
Lunedì 26/01
Il decreto direttoriale del ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025 conferma...
 
Lunedì 26/01
E' in atto una nuova campagna di phishing realizzata tramite l'invio di email ingannevoli che, sfruttando...
 
Lunedì 26/01
Con Risposta n. 15 del 22 gennaio l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Lunedì 26/01
L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, chiarendo...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra