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Edilizia - Adottato in Conferenza Unificata il Glossario unico contenente l'elenco degli interventi realizzabili in regime di attività liberaVenerdì 09/03/2018, a cura di TuttoCamere.it
La Conferenza Unificata, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha adottato l'intesa sul Glossario contenente l'elenco non esaustivo (di 58 voci) delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, per le quali non è necessario chiedere una autorizzazione o un permesso né presentare una comunicazione. L'adozione del Glossario è stata prevista dall'art 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" - c.d. "Decreto SCIA 2") ). per garantire l'omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un elenco, non esaustivo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Il glossario - già pubblicato sul sito italiasemplice.gov.it - sarà allegato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, messo a punto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Il Glossario, che avrà validità nazionale, non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni, ma diventerà operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). La tabella, nello specifico, riporta:
Le categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera riguardano: la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee. Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire. Per accedere al sito italiasemplice.it e scaricare il Glossario delle opere edilizie clicca qui. Per un approfondimento sui contenuti del "Decreto SCIA 2" clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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