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Ecobonus e cessione del credito: chiarimenti dall'Agenzia EntrateGiovedì 08/11/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La cessione dell'ecobonus può essere effettuata anche nei confronti della società esercente l'attività di somministrazione di lavoro laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 61/2018. Nel documento viene ricordato che l'art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. In merito ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, poi, la Circolare n. 11/E 2018 precisa che per "soggetti privati cessionari" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale collegamento deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva. Dunque, chiariscono le Entrate, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione sussiste anche con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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