Definizione agevolata: cosa avviene dopo la scadenza del 31 luglio
Giovedì 03/08/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il 31 luglio è scaduto il termine, per coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, per pagare la prima o unica rata della "rottamazione". Sul sito internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione sono presentate le diverse possibilità in caso di accoglimento o meno della domanda. Le riportiamo di seguito:
IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA:
- A seguito del pagamento della suddetta rata sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata. Può essere richiesta, tramite la compilazione di un apposito modulo, la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
- In caso invece di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata la Definizione agevolata non produce effetti e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.
Inoltre non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata.
Possono infine essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione. Non è possibile inoltre ottenere nuovi provvedimenti di dilazione. Infine, i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.
IN CASO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA:
- in assenza di piani di dilazione è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
- in presenza di piani di dilazione decaduti è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
- in presenza di piani di dilazione non decaduti è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.
Fonte:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
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