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Decreto Lavoro 2026: come funziona il Bonus giovani e quali sono i requisiti per le aziende

Venerdì 08/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Dal 1° gennaio 2026 è operativo l’incentivo per le assunzioni stabili dei giovani under 35, il cosiddetto Bonus giovani 2026.

L’articolo 2 del Decreto Lavoro (D.lgs. n. 62/2026), entrato in vigore il 1° maggio, disciplina nel dettaglio la misura, finalizzata a sostenere l’occupazione stabile dei lavoratori under 35.

L’incentivo consiste in un esonero contributivo totale, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi INAIL), riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.

Requisiti e beneficiari: limiti di età e condizioni di svantaggio



Possono accedere all’agevolazione le assunzioni di soggetti che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e risultino privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie di lavoratori svantaggiati individuate dalla normativa europea. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Il bonus è rafforzato nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno e in alcune ulteriori regioni individuate dal decreto, dove il limite massimo dell’esonero sale a 650 euro mensili per lavoratore, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e sostenere lo sviluppo occupazionale. In presenza di particolari condizioni di svantaggio, la durata dell’incentivo può essere ridotta a 12 mesi.
Il beneficio è riconosciuto anche in caso di precedente assunzione incentivata presso un altro datore di lavoro, limitatamente al periodo residuo di esonero.

Incremento occupazionale e condizioni di accesso al beneficio



Il beneficio è riconosciuto a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto all’organico medio dell’ultimo anno e che, nei sei mesi precedenti, non siano stati effettuati licenziamenti per motivi economici o collettivi nella stessa unità produttiva.

Il decreto prevede inoltre la revoca dell’incentivo e il recupero delle somme già fruite nel caso di licenziamento, entro sei mesi dall’assunzione, del lavoratore incentivato o di un dipendente con la stessa qualifica.

Copertura finanziaria



L’intervento è finanziato con risorse pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. Il monitoraggio dell’andamento della spesa è affidato all’INPS, che potrà interrompere l’accoglimento delle richieste al raggiungimento dei limiti stanziati.

L’incentivo non può essere cumulato con altre agevolazioni contributive vigenti, ma rimane utilizzabile, senza riduzioni, in combinazione con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista per le nuove assunzioni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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