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Contributo ATS che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali: prospetto riassuntivo entro il 28 febbraio

Venerdì 30/01/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, commi 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali attraverso l’erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti territoriali sociali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
L’obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

Il contributo è determinato in:
  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.


Al fine di definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun ATS dovrà inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un prospetto riassuntivo, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

Nella Nota 1228 del 27 gennaio 2026 il Ministero fornisce le istruzioni operative sulla misura e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2025 e uno per i dati previsionali del 2026, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it
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