Telefono e Fax
Tel: 0172425634 Fax: 0172439098

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: novità e chiarimenti

Lunedì 23/11/2020

a cura di Meli e Associati


Il Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto un congedo indennizzato a favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro in conseguenza all'inizio della quarantena del figlio minorenne fino ai tredici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Con la circolare n.132 del 20/11/2020, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di congedo, e ha esteso le casistiche di ammissibilità per tale misura. Si sintetizzano di seguito le principali novità:

Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 

L'articolo 21-bis del decreto agosto introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, non solo in caso di contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico ma anche nell'ambito:
  • dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati
  • di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 


Si specifica che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020.

Resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Compatibilità con l'altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell'attività didattica del figlio in presenza

Il congedo Covid-19 può essere usufruito rispettando alcune condizioni previste dall'articolo 21 bis del decreto agosto: 
  • non è ammesso il contemporaneo svolgimento - da parte dell'altro genitore - di lavoro in modalità agile;
  • non è ammessa la contemporanea fruizione - da parte dell'altro genitore - del congedo per quarantena scolastica per lo stesso figlio o per altri figli relativi allo stesso rapporto familiare;
  • non è concesso il congedo nel caso in cui l'altro genitore non svolga attività lavorativa. 


È tuttavia concesso di usufruire del congedo Covid-19 anche all'altro genitore a condizione che il congedo sia fruito in relazione alla quarantena scolastica di un figlio minore di quattordici anni avuto nell'ambito di un altro rapporto e che non stia fruendo a sua volta di tale congedo.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: 
  • tramite il portale web, effettuando l'accesso tramite SPID, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); 
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Le ultime news
Oggi
Con la presentazione della proposta di regolamento sulla Eu Inc. del 18 marzo 2026, la Commissione...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione pubblica, fino al prossimo 20 maggio, la bozza...
 
Oggi
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto un contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta,...
 
Oggi
La legge di bilancio 2026 ha ridefinito la disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore...
 
Venerdì 17/04
L’INPS ha ufficialmente aperto le procedure telematiche per richiedere il “Bonus Nuovi Nati...
 
Venerdì 17/04
Si avvicina la scadenza del 20 aprile 2026 per adempiere all’obbligo di collegamento tra POS e...
 
Venerdì 17/04
La pronuncia conferma un orientamento che estende le presunzioni bancarie a tutti i contribuenti, distinguendone...
 
Venerdì 17/04
Procedura più semplice e tempi certi: rilascio entro 90 giorni, più tutele e maggiore mobilità...
 
Giovedì 16/04
Scade il 30 aprile 2026 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione...
 
Giovedì 16/04
L’Inps fornisce nuove indicazioni operative sul contributo destinato alle donne vittime di violenza...
 
Giovedì 16/04
L’Agenzia delle Entrate definisce le regole per l’accesso agli ulteriori dati necessari ai...
 
altre notizie »
 

Studio Bertola di Bertola Giovanni e Bertola Federico

Piazza C.Alberto, 27 - 12042 Bra (CN)

Tel: 0172425634 - Fax: 0172439098

Email: info@studiobertola.it

P.IVA: 03522130040

Pagina Facebook Pagina Linkedin
Fotografia Gabriele Capra