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Call center: confermate per il 2026 le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti

Mercoledì 21/01/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nella Circolare n. 1 del 15 gennaio l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla legge di bilancio 2026 e in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Tra queste rientrano anche le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (comma 170, art. 1), che vengono confermate anche per il prossimo anno. L’intervento, che prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, è finanziato attraverso il Fondo sociale per occupazione e formazione.

La misura riguarda le imprese dei call center che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione straordinaria, a condizione che abbiano avuto un organico superiore a 50 dipendenti nel semestre precedente alla richiesta. Il trattamento, riconosciuto in deroga alla disciplina ordinaria, può essere attivato nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in via prioritaria quando non sia possibile fare ricorso alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

L’indennità è pari all’importo massimo del trattamento di integrazione salariale straordinaria e può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. L’erogazione è subordinata all’adozione di appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che definiranno l’impresa beneficiaria, la durata dell’intervento e le modalità di pagamento.

I periodi di sospensione o riduzione dell’orario coperti dall’indennità sono considerati utili sia ai fini del diritto sia della misura della pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 148/2015. Restano ferme le indicazioni operative già fornite dall’Inps, da ultimo con i messaggi n. 1495/2022 e n. 2232/2024.

Fonte: https://www.inps.it
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