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Aziende agricole: chiarimenti sugli esoneri contributivi per calamità

Martedì 29/05/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con riferimento alla concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità (circolare INPS 6 marzo 2006, n. 35) ed ai requisiti per la concessione del beneficio (circolare INPS 14 giugno 2013, n. 99) l'Inps, con il messaggio n. 2082 dello scorso 22 maggio, ha ribadito che:

- sono considerati imprenditori agricoli le cooperative agricole e i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall'articolo 2135 del codice civile, le seguenti attività:
  • coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
  • fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.


- relativamente ai requisiti oggettivi l'Istituto conferma che a decorrere dal 20 maggio 2018 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008) non è contemplata la minore percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile delle aziende situate in aree svantaggiate.
Di conseguenza, la misura dell'esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

Invariata invece l'ipotesi dell'ulteriore aumento del 10% dell'esonero alle condizioni declinate al paragrafo 5 della circolare n. 35/2006.

Fonte: https://www.inps.it
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