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Atti di natura fiscale e societari stipulati con atto pubblico informatico - Sugli atti societari rimane la competenza esclusiva del notaio

Mercoledì 10/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. Il comma 25 consente di stipulare alcune tipologie di atti di impresa e di società con atto pubblico informatico, attraverso la modifica di norme che avevano introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per la loro sottoscrizione, generando polemiche e disorientamento.

Con l'abrogazione della disposizione contenuta nel Collegato fiscale 2018, secondo la quale la stipula di alcuni atti d'impresa e societari poteva avvenire con firma digitale ad opera di intermediari abilitati, la competenza esclusiva in materia di atti societari torna ai notai, gli unici soggetti individuati per la stipula di atti mediante atto pubblico informatico.

In particolare, con il comma 25 viene modificato il comma 1-ter, dell'articolo 36, del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dalla L. n. 172 del 2017, di conversione del D.L. n. 148 del 2017 (c.d. Collegato fiscale), che ora testualmente recita:
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile".

Due le novità introdotte: da una parte la possibilità dell'utilizzo da parte del notaio, per la stipula di alcune tipologie di atti di natura straordinaria, dell'atto pubblico informatico e dall'altra la salvaguardia, per gli stessi atti, dei requisiti formali previsti dal Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

1) Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 25, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti con atto pubblico informatico.

Ricordiamo che dal 2013 l'atto notarile, in base al D.Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010 (recante "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69"), può essere formato in modo totalmente informatico, in linea con l'Agenda Digitale. Nell'atto pubblico informatico - ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) - le parti, invece di firmare un documento cartaceo firmano, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l'atto stesso e i suoi eventuali allegati, seguiti dall'apposizione della firma digitale del notaio (che contiene firma e sigillo del notaio).

L'atto pubblico informatico viene conservato in modo informatico attraverso un apposito sistema di Conservazione a Norma del Notariato, realizzato e gestito da Notartel (Società informatica del notariato italiano).
Questa modalità è oggi obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, ma per chi lo vuole può essere utilizzata anche per qualsiasi altro atto.
Ai documenti informatici si applica, in quanto compatibili - secondo quanto stabilito all'art. 47-ter del CAD - le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

2) Gli atti di impresa e di società ricompresi nella nuova normativa sono ben delimitati. Si tratta in particolare:
  • degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del Codice civile);
  • degli atti di trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies del codice civile);
  • degli atti di fusione delle società (artt. 2501 - 2505-quater del Codice civile);
  • degli atti di scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater del Codice civile);
  • dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del Codice civile).


Di questi atti, per quanto riguarda il procedimento di deposito e di iscrizione nel Registro delle imprese, sono fatti salvi i requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, a seconda dei casi) prescritti dal Codice civile.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 110/2010 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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