L'Agenzia delle Entrate, nella
consulenza giuridica n. 3 del 4 dicembre 2018, ha affermato che
alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere applicata l'aliquota ordinaria in quanto, tali parti comuni,
non soddisfano il requisito dell'uso domestico (richiesto per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10%) perchè finalizzate ad essere impiegate esclusivamente in luoghi diversi dall'abitazione.
Il riferimento all'espressione "uso domestico", precisano ancora le Entrate, limita l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell'energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della "residenzialità ", con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture "non residenziali", sia pubbliche che private.